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Second Life e diritto a confronto

Bovisio Masciago, 25 ottobre 2007 – Configurandosi come uno strumento di relazione fra cittadini di stati differenti, Second Life si confronta automaticamente con l'elemento più pervasivo che finora è stato prodotto dalle comunità umane: il diritto.

Attraverso la piattaforma di Second Life sono davvero molteplici le fattispecie di diritto che un semplice utente, ancorché fornito di avatar debitamente registrato, può porre in essere. Queste fattispecie vanno ben oltre tutto ciò che la dottrina ha finora dovuto gestire relativamente alle nuove tecnologie ma si configurano comunque nella categoria dei "contratti telematici".
La definizione di Contratto Telematico ha creato a lungo molti interrogativi all'interno della dottrina giuridica, ma le teorie più recenti (si veda, fra tutti, Caringella e Tosi) hanno ricondotto questo fenomeno all'area che viene definita dal codice dell'"autonomia negoziale" delle parti ex art. 1322 cc: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative]. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".
I contratti telematici sono dunque quei contratti stipulati mediante un sistema telematico, nel caso specifico il browser di Second Life, senza che le parti debbano necessariamente essere presenti nello stesso luogo e nello stesso tempo. In realtà, reinserendo la variabile spazio–temporale nell'universo del virtuale, SL mostra già la propria peculiarità perchè non tutti i contratti su SL si configurano senza la compresenza delle parti in causa, non necessariamente nello stesso luogo virtuale ma certamente nel medesimo lasso di tempo.

SecondLife e Diritto

L'elemento di fondamentale interesse del fenomeno Second Life è la capacità del metaverso di proporre fattispecie di diritto finora impensabili dal punto di vista telematico: non solo la compravendita di terreni e di spazi virtuali su server che vengono considerati – e valutati, dal punto di vista commerciale – come luoghi, ma anche la possibilità di dare in locazione un determinato luogo a fronte del pagamento di un canone mensile riporta alla mente un universo certamente virtuale ma molto più simile alla Real Life di quanto la rete non abbia mai permesso.
Ovviamente non stiamo parlando di contratti di compravendita o di locazione veri e propri, dato che non c'è alcun bene fisico su cui creare o modificare diritti reali – poichè di questo sembrerebbe trattarsi, ad una prima analisi – e soprattutto è invalsa l'abitudine di non registrare presso alcuna pubblica autorità la compravendita effettuata (comportamento invece obbligatorio in caso di Real Life). Vero è, dunque, che non si tratta di vera compravendita di terre o locazione delle stesse, ma occorre comunque notare che si possono configurare delle difficoltà legate a questo genere di contratti che rispecchiano quelle reali – ad esempio vicinanza delle sim, contiguità delle stesse più o meno desiderata, la rivendita a terzi o il subaffitto dell'area – e queste creano certamente un universo di grande interesse per i tecnici del diritto.

Una prima precisazione merita, poi, il concetto di "parte contraente"; l'avatar è ovviamente da considerare come un mero prolungamento della personalità dell'individuo che lo anima, una specie di interfaccia dell'utente e non un rappresentante in senso tecnico ex art 1387 cc, poichè non si può configurare in alcun modo in capo all'avatar il concetto di persona giuridica nè, tantomeno, di persona fisica. L'avatar è dunque mero strumento, una trasposizione del sè all'interno del mondo virtuale e tuttavia ciò non sembra semplificare la situazione: nessuno può certificare con certezza chi si trovi dietro il pupazzo in pixel, la certezza della paternità delle decisioni in capo alla persona che anima l’avatar non viene garantita dal sistema tramite un riconoscimento univoco (ad esempio tramite numero di previdenza sociale o di codice fiscale o anche semplicemente tramite un sistema a doppia chiave, pubblica e privata), quindi in realtà noi abbiamo parti che stipulano contratti fra loro e svolgono la relativa prestazione senza conoscere esattamente l'identità della controparte. La sicurezza, in questo, sta nel sistema di pagamento pressochè immediato che vige all’interno di SL e nella (spesso) esiguità delle cifre corrisposte in pagamento, strumenti questi che riportano in qualche modo in pari i rischi riducendo la possibilità di mancato pagamento o di erronea prestazione d'opera (nel qual caso la contestazione è immediata).
Ciononostante dal punto di vista del diritto è certamente curioso, anche se non unico, che si concluda un contratto e si svolga la prestazione dovuta senza che le parti vengano mai a conoscenza della vera identità celata dietro la maschera, per quanto i contratti telematici ci abbiano abituato anche a questo.

Elemento fondamentale della dottrina del contratto è certamente la formazione dell'accordo, l'incontro delle volontà contrattuali e il modo in cui queste volontà vengono espresse dai contraenti stessi. La dottrina analizza una fondamentale fattispecie che caratterizza l'impossibilità per le parti di concludere una negoziazione stando fisicamente una in prossimità dell'altra: la notifica dell'accettazione. Ex art 1326 cc, infatti, il contratto si ritiene concluso nel momento in cui la parte proponente viene a conoscenza della volontà, espressa o tramite comportamento concludente, dell'altra parte di accettare: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. [..] Un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una controproposta".
SL pone lo stesso problema che viene posto da qualunque altro strumento di ricezione a distanza di questa volontà, e cioè ci si chiede quando questa conoscenza si possa presumere e in quale occasione possa essere impugnata come erronea dalla parte accettante che accettante non vuol essere per nulla, senza contare il rischio di un comportamento concludente male interpretato: con il browser sembra non esserci tempo a sufficienza per la revoca, poichè la notifica dell'accettazione è pressochè immediata e quindi il contratto si perfeziona immediatamente.

Altra tematica di interessante rilievo giuridico riguarda il luogo di formazione del contratto, fondamentale soprattutto alla luce del fatto che normalmente tale luogo è in grado di definire la normativa che a quel contratto sarà applicata.
La dottrina pretende che al contratto sia applicata la normativa del luogo in cui esso è stato concluso, generalmente assumendo come luogo di formazione del contratto quello in cui il proponente ha ottenuto notizia dell'accettazione della controparte, ma dove esattamente si configura questo all'interno dell'universo di SL? A fronte di due tesi superate, che pretendevano che il contratto si considerasse formato dove il ricevente scaricava la posta elettronica che gli dava notizia dell'avvenuta accettazione, quindi con il browser di SL presso il computer che fisicamente sta utilizzando il browser, o il luogo dove risiedevano i server preposti alla ricezione telematica, quindi normativa americana in tutti i casi dato che i server della Linden risiedono tuttora esclusivamente in California, ora la maggior parte della dottrina concorda nel sostenere che il luogo di conclusione del contratto va ravvisato nel luogo in cui il ricevente svolge la propria attività professionale o ha il polo principale di interesse per la sua attività: non conoscere la reale identità del soggetto con cui si stipula il contratto può divenire davvero debilitante, in questo caso.

Infine, dal punto di vista processuale, ancora una volta la definizione del luogo di conclusione del contratto è fondamentale per definire anche quale giurisdizione sia competente nella decisione di una eventuale controversia, per quanto spesso questo problema venga risolta con la definizione di una giurisdizione volontaria fra le parti.

SecondLife e Diritto

L'introduzione di strumenti tecnologici in affiancamento ai mondi virtuali, come il CRM (Customer Relationship Management) creato da Active121, ha inoltre sollevato una serie di interrogativi connessi alla tutela della privacy dei soggetti coinvolti in eventi CRM. A tal proposito, ad esempio, ci si chiede come trattare le conversazioni tra avatar oggetto di tracking da parte del CRM stesso.
Sembra opportuno, in tal proposito, predisporre un'informativa da notificare e far accettare all'utente al momento della raccolta dei dai sensibili, siano essi dati personali o conversazioni tenute inworld, indicando ai sensi dell'art 13 del codice della Privacy (dlgs. 196 del 2003):
finalità e modalità del trattamento;
natura obbligatoria o facoltativa del consenso;
conseguenze di un eventuale rifiuto da parte dell'utente;
ambito di diffusione dei dati;
estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e degli eventuali responsabili da lui nominati.
Poiché il CRM è in grado di tracciare qualunque tipo di comportamento all'interno dell'isola, l'unica conseguenza configurabile a fronte di un rifiuto a corrispondere il consenso al trattamento dei dati è l'impossibilità di entrare all'interno dell'isola in questione.

La piattaforma di metaverso più nota e studiata del momento, tra l'altro, non ha trovato insensibili nemmeno i tecnici del diritto, che si sono rapidamente mobilitati per studiare questo fenomeno approfonditamente.
È il caso, per esempio, del gruppo fondato dal professor Giovanni Ziccardi, Professore Associato di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e direttore della rivista "Cyberspazio e Diritto" per cui Atlan66, nella persona della dott.ssa Eva Balzarotti ha pubblicato un articolo. Il gruppo, che va sotto il nome di Second Law, mira a creare una presenza giuridica italiana in Second Life attraverso tre sotto–progetti distinti:
a) uno Studio con Biblioteca e Free Repository di materiale giuridico;
b) un luogo di incontro e di discussione (Lawyer's Cafè) aperto anche ai non giuristi;
c) una sala seminari e conferenze dove svolgere incontri e dibattiti pubblici su tematiche giuridiche.

In una trasposizione delle prime battute di incontro del gruppo, ad opera del professore responsabile, si sottolinea l'importanza di figure in grado di spaziare in entrambi i campi (quello giuridico e quello tecnologico) in modo da facilitare l'interazione fra diritto e nuove tecnologie (elemento che Atlan66 già contempla ampiamente nel proprio background).
Per ulteriori informazioni contattateci tramite l'apposito modulo per i CONTATTI.

Ultimo aggiornamento ( Domenica 27 Febbraio 2011 11:09 )

 
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